Abbattimento barriere architettoniche nei condomini
GERMANA GATTO
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
Tuttavia quando si parla di questo delicato problema bisogna sempre tenere a mente alcuni articoli ossia il 1120 comma secondo e il 1121 terzo comma del Codice Civile.
Il primo precisa che “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ma sono vietate le innovazioni:
1) che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato;
2) che ne alterino il decoro architettonico;
3) che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.”
In materia di abbattimento di barriere architettoniche è dunque sempre opportuno accertarsi di non arrecare danno o limitare i diritti a nessuno degli condomini, pena l’impossibilità di eseguire le opere che ci aiuteranno a vivere meglio.