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Abusi edilizi e Permesso di Costruire in sanatoria: dalla Cassazione le condizioni per estinguere il reato

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La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), non ammette termini o condizioni, atteso che la ratio della norma è quella di dare rilievo alla piena conformità agli strumenti urbanistici dell’intera opera così come realizzata, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell’alveo della legittimità urbanistica.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13084 del 26 marzo 2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l’annullamento di una sentenza che aveva revocato un ordine di demolizione.

Il ricorso

Il ricorso in Cassazione ha contestato la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità e mancanza della motivazione, sul rilievo per cui il titolo edilizio in sanatoria assunto dal giudice dell’esecuzione come riguardante tutte le opere da demolire prevedeva la parziale demolizione di taluni interventi, mai realizzata, cosicché non sarebbe condivisibile la motivazione formulata sul punto dal giudice dell’esecuzione sia a fronte dell’obbligo del giudice penale di sindacare l’eventuale illegittimità di un titolo edilizio rilasciato in sanatoria sia in ragione del principio per cui la sanatoria ex art. 36 del DPR n. 380/2001 non ammette termini o condizioni.

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