Addio al tenore di vita sinora garantito all’ex coniuge in caso di divorzio – di Daria Colica
Piace allo scrivente Studio Legale, analizzare qui una sentenza rivoluzionaria emanata nell’ambito del diritto di famiglia dalla Corte di Cassazione e che in quanto tale sta dando vita alla valutazione di innumerevoli ricorsi da instaurare dinanzi i Tribunali di tutta Italia per la modifica delle condizioni dei divorzi pregressi.
Mi riferisco al nuovo orientamento dei Giudici di Legittimità in materia di assegno divorzile alla luce del quale nell’ambito di una procedura giudiziaria di divorzio, il diritto al mantenimento dell’ex coniuge più debole viene parametrato al presupposto della non autosufficienza economica dello stesso.
Ciò significa che non è stato ritenuto più attuale, in considerazione dei cambiamenti socio economici del nostro tempo, il riferimento al principio del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con sentenza n. 11504 del 10.05.2017 infatti, la sezione I civile della Corte Suprema di cassazione, ha statuito che in caso di divorzio, e pertanto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge non è più dovuto laddove questi sia economicamente “autosufficiente” e cioè in grado di produrre reddito o possieda cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari e abbia possibilità concrete di lavoro personale e la disponibilità di una casa di abitazione.
Dunque si tratta di una svolta epocale che lascia intendere che con il divorzio viene meno definitivamente non solo il rapporto da un punto di vista personale ma anche e soprattutto economico e patrimoniale tra gli ex coniugi.
L’assegno di mantenimento dunque verrà riconosciuto soltanto se il Giudice adito per il divorzio abbia verificato l’effettiva mancanza in capo al coniuge più debole, di adeguati mezzi economici o l’effettiva difficoltà di procurarseli per motivazioni obiettive. Lo stesso quindi dovrà ispirarsi al c.d. “principio di autoresponsabilità”economica di ognuno degli ex coniugi facendo riferimento per la statuizione in merito all’assegno divorzile, soltanto all’indipendenza o autosufficienza economica, poiché lo stesso ha natura esclusivamente “assistenziale”.