Art 709. “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni” – di Daria Colica
L’ART. 709 TER C.P.C. NELL’AMBITO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA“Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”
La Legge n. 54/06 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” ha previsto l’art. 709 ter c.p.c. che ha introdotto delle misure dirette a realizzare il principio di bigenitorialità, ossia il diritto del minore a crescere con l’aiuto ed il contributo economico e morale di entrambi i genitori.
La predetta disposizione è tesa a dirimere le controversie in caso di inadempienze tra genitori relative all’esercizio della potestà genitoriale o in merito alle modalità dell’affidamento dei figli ed ha introdotto alcune misure sanzionatorie di diverso gradosecondo la gravità dell’inadempimento per punire il genitore, inadempiente nei confronti del minore.
Con l’ausilio di un legale si può presentare un RICORSO chiedendo al Giudice adito di adottare i provvedimenti più opportuni nel caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, oppure presentare l’istanza in corso di causa.
Una volta presentata la domanda, il Giudice competente emette un decreto di convocazione dei genitori fissando un’udienza di comparizione avanti a sé.
La prima misura prevista consiste nell’ammonimento al genitore inadempiente e potrebbe essere sufficiente per la soluzione di controversie sull’attuazione dell’affidamento condiviso, oppure è possibile disporre il risarcimento del danno statuizione rimessa alla discrezionalità del giudice a favore del minore ed a carico del genitore inadempiente a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro o infine condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro disposta in favore della Cassa delle ammende.