Il padre anziano può regalare il patrimonio agli amici anzicchè lasciarlo ai figli – di Daria Colica
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (prima sezione civile, sentenza n. 786/2017) in controtendenza al nostro orientamento giurisprudenziale che prevede la nomina di un curatore o un tutore per casi simili, ha statuito che non va dichiarato inabile per prodigalità il genitore che sceglie di compiere generosi atti di liberalità nei confronti di amici fedeli invece di lasciare il patrimonio ai familiari assenti da anni nella sua vita.
Lo ha precisato appunto la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso delle figlie allontanatesi dal padre da molti anni con cui avevano chiesto al Tribunale di Roma che fosse nominato un curatore per lo stesso, ormai anziano, per gestirne oculatamente il patrimonio, in quanto preoccupate dagli atti di liberalità e generosità compiuti dal genitore nei confronti dei propri amici.
La decisione della Corte invece ha stabilito che gli atti compiuti dall’anziano padre sono espressione di libera scelta di vita, non coincidenti con frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano o con dispetto verso vincoli di solidarietà familiare.
Ne discende che il comportamento adottato dall’uomo non può costituire ragione di inabilitazione nè di nomina di amministrazione di sostegno quando risponda, come nel caso di specie, a finalità aventi un proprio intrinseco valore, ad esempio di aiuto economico verso una persona estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione.
Veniva dunque negata alle figlie ricorrenti la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per il padre anche alla luce della riscontrata mancanza in capo al genitore, dei presupposti all’uopo dalla legge richiesti (infermità e/o menomazione psico-fisica impeditiva della capacità di provvedere ai propri interessi).
La Corte ha dunque chiarito che, per quanto l’uomo abbia posto in essere atti economicamente non vantaggiosi, lo avrebbe fatto sempre con “lucidità e misura, senza eccedere per vanità, lusso o sproporzione” rispetto a quanto consentitogli, per riconoscenza quindi e per beneficiare persone a lui care.
La decisione dell’anziano padre di redistribuire la propria ricchezza a persone care estranee alla propria famiglia ma che nel corso degli anni gli sono state vicine nella sua quotidianeità ed esigenze personali, pertanto, è stata interpretata dalla Corte di legittimità come unriscontro squisitamente positivo e costruttivo alla luce del disgregarsi del proprio nucleo familiare.