Quando l’ex moglie perde il diritto all’assegno di mantenimento? – di Daria Colica
Un cliente si è presentato a Studio con la sentenza che prevedeva la cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio (divorzio) con previsione di onere a suo carico del versamento dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie.
Nel frattempo lo stesso si era risposato e la ex moglie riaccompagnata.
Chiedeva al sottoscritto Avvocato la possibilità di ottenere una modifica delle condizioni del divorzio tra cui principalmente l’eliminazione di quella relativa al mantenimento.
Va precisato che in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio “il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente”.
Infatti con l’ordinanza n. 4649/2017 la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha ribaltato una decisione dei giudici di meritoche avevano disposto l’obbligo per un uomo di corrispondere all’ex moglie un assegno mensile di 250,00 euro, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio.Così la Cassazione conferma l’orientamento più volte espresso sul venir meno del diritto al mantenimento in caso di nuova convivenza per l’ex moglie (cfr. sentenza n. 6855 del 2015 e n. 2466 del 2016).
Il diritto della ex moglie a ricevere l’assegno divorzile in tal caso quindi scompare e non può essere ‘resuscitato’ neanche nel caso in cui, dopo un consistente lasso di tempo, la convivenza non abbia buon fine. Infatti «La formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile». (cfr. Cass. sesta sez. civ. sentenza n. 19345/16).
Per il Palazzaccio, non può trascurarsi il fatto che, come sostenuto dal marito, la donna ha intrapreso una nuova convivenza, la quale mette in discussione la legittimità dell’assegno.
Da ciò consegue, pertanto, che l’Assistito, a buon diritto potrà, dietro comprovata attestazione della stabile convivenza della ex moglie, richiedere attraverso un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio da instaurarsi presso il Tribunale competente, la cessazione dell’assegno divorzile precedentemente statuito in favore della ex moglie.