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Reclusione a carico di chi omette il versamento dell’assegno stabilito ai figli ed anche all’ex coniuge

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VALERIA ZUCCARELLO

Nel nostro ordinamento è stato recentemente introdotto l’art. 570-bis del codice penale attinente alla “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio“.

L’art. 570 bis c.p. così dispone: Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di mantenimento concesso in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. 

Chi abbandona la casa o ha un comportamento moralmente contrario all’ordine della famiglia viene punito con il carcere così se si fanno mancare i mezzi di sussistenza ai figli e/o al coniuge che non siano in grado di essere economicamente indipendenti. La legge estende il reato anche ai figli, agli ascendenti e discendenti, quindi nonni e nipoti, e non pone limiti di età: se non sono in grado di badare a sé stessi ex coniuge, figli e nipoti vanno mantenuti: vitto e alloggio, vestiario, istruzione, spese mediche e tutto ciò che richiede una vita dignitosa.

Dall’introduzione del suddetto articolo nel codice penale, non versare l’assegno di mantenimento diventa reato applicandosi ora anche alle coppie di genitori che hanno sottoscritto un’unione civile.

L’art. 570 c.p. limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli. Ora quelle pene con il 570 bis, si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio e affidamento dei figli, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Pertanto, mentre prima commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza per vivere quali cibo, vestiario e casa, ora la reclusione è prevista anche a carico di chi omette il versamento ai figli o all’ex coniuge l’assegno stabilito.

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