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Alcoltest: nulla anche la multa se è omesso l’avviso della facoltà di assistenza legale

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studiocataaldi.it – https://urly.it/32cb9

Avv. Filippo Parisi – Come noto, l’art. 114 disp. att. c.p.p. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista, prima di sottoporlo all’alcoltest, della sua facoltà di farsi assistere da un avvocato durante la rilevazione.Se, a seguito della Cassazione Sezioni Unite Penali n. 5396/2015, in ambito penale è ormai pacifico che l’omesso avviso implichi la nullità dell’accertamento irripetibile, lo stesso non può dirsi qualora l’accertamento rilevi un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e, pertanto, comporti una sanzione di tipo amministrativo.
Già avevamo avuto modo di commentare la sentenza del Giudice di Pace di Rho (leggi Alcoltest e omesso avviso della facoltà di assistenza legale: è nulla anche la semplice sanzione amministrativa) che evidenziava come qualsivoglia risultato emerso dall’alcoltest effettuato senza prima aver avvertito, e per iscritto, il conducente del suo diritto all’assistenza legale, sia inutilizzabile, poiché si basa su un atto nullo.

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