Il C.D. “Danno da vacanza rovinata”
DARIA COLICA E VALERIA ZUCCARELLO
Per questo ultimo appuntamento prima delle tante desiderate vacanze, abbiamo deciso di affrontare un argomento mai come in questo periodo importante: il danno da vacanza rovinata.
Innanzitutto partiamo col qualificare il danno da vacanza rovinata, così come previsto dall’art. 47 del Codice del Turismo (D. lgs. 79/2011) quale “pregiudizio del viaggiatore derivante dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo”.
Qualora l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del prodotto turistico non sia di scarsa importanza (in conformità all’articolo 1455 c.c.), il viaggiatore può chiedere all’organizzatore ovvero al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti:
- risoluzione del contratto
- risarcimento del danno
Il risarcimento del danno da vacanza rovinata va quindi a ristorare il viaggiatore della perdita di un’occasione di relax, essendo correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.
Due sono le voci di danno in tal caso risarcibili:
- danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti;
- danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio).
Il danno patrimoniale è la voce di danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il viaggiatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri disguidi.
Il danno morale subito dal viaggiatore è più difficilmente quantificabile in quanto è quasi impossibile fornire la prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza. In questi casi la liquidazione del danno morale avverrà in maniera equitativa ex art. 1226 c.c.
Lo scrivente Studio esercita la propria attività anche nel campo del risarcimento del danno da vacanza rovinata venendo incontro a tutti coloro che purtroppo si si sono trovati non per propria volontà in tali spiacevoli situazioni ricordando di tenere con sé tutti i documenti giustificativi della mancata realizzazione del progetto vacanziero (contratto di pacchetto turistico, documentazione relativa a titoli di viaggio quali biglietti aerei,…spese sopravvenute rese necessarie per inadempimento contrattuale ecc…).