Eutanasia: sì a stop cure solo per volontà del malato espressa a parole
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di Lucia Izzo – L’Amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario della persona amministrata, accertata la volontà della persona amministrata (anche in via presuntiva, alla luce di dichiarazioni rese in passato), è pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte anche in assenza di testamento biologico.
L’intervento del Giudice tutelare si ritiene necessario solo in presenza di pareri contrari da parte delle persone legittimate ex art. 3, comma 5, della legge n. 219/2017 (es. medici e parenti).
Lo ha chiarito l’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Roma con un provvedimento del 23/9/2019 (sotto allegato) di “non luogo a provvedere” relativamente all’istanza presentata dall’amministratore di sostegno, nel caso di specie anche compagno, di una signora di 62 anni in stato vegetativo irreversibile dal dicembre 2017.