Vigili del fuoco

Prevenzione incendi: Codice di prevenzione incendi e semplificazione del quadro regolatorio, dal 20 ottobre si apre un nuovo scenario

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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La riduzione della burocrazia e della semplificazione del quadro regolatorio sono stati definiti, proprio in questi giorni dal Presidente del Consiglio, come un importante pilastro sul quale il Paese deve lavorare.

Sul tema, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco lavora già da anni. Il D.P.R. 151/2011 con la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi e la liberalizzazione delle piccole attività, ha segnato una svolta cruciale in questa direzione. Oggi si affronta la prima revisione di quel corpus normativo, dopo un percorso sedimentato, nella piena condivisione e partecipazione di tutti i portatori di interessi.

Lo scenario aperto dal D.P.R. 151/2011 ha trovato ulteriore concretezza con l’emanazione del d.m. 3 agosto 2015, ormai conosciuto come “Codice di prevenzione incendi”. La nuova strategia progettuale, con il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza attraverso più soluzioni tecniche, ha conferito ai professionisti la libertà di progettare superando i confini di prescrizioni rigide e i balzelli delle deroghe obbligate. Questo significa riduzione degli oneri regolatori realmente misurabile da imprese e cittadini.

La data del 20 ottobre segna un altro mutamento radicale della prevenzione incendi che influirà positivamente sui tempi e i costi per l’avvio delle attività. L’applicazione del Codice, alla progettazione di tutte le attività “non normate”, amplia la possibilità di ricorrere alla nuova strategia progettuale proporzionata alla valutazione del rischio per realizzare la sicurezza antincendio anche nei progetti più complessi, senza ricorrere all’istituto della deroga.

Al contempo, la progettazione delle piccole attività potrà avvalersi delle soluzioni antincendio conformi precostituite, applicabili dal progettista senza alcuna necessaria valutazione preliminare. Una progettazione quindi che si attaglia al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi alla dimensione e complessità dell’attività che viene progettata.

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