Distacco riscaldamento centralizzato: ultime sentenze
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Il distacco del condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento è legittima e ordinaria prerogativa del partecipante alla comunione, laddove essa non comporti né aggravio di spese per coloro che continuano a fruirne, né squilibri termici per l’erogazione del servizio
La delibera assembleare che, non sussistendo le indicate condizioni, opponga divieto, è nulla. Il condomino che si è distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento deve contribuire alle spese di esercizio solo in relazione ai c.d. consumi involontari (quota di inefficienza dell’impianto) poiché, diversamente, vi sarebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condomini.
Tribunale Roma sez. V, 02/01/2019, n.8