Vigili del fuoco

In Gazzetta il regolamento di applicazione TU sicurezza Polizia e VVF

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quotidianosicurezza.it – https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/regolamento-tu-normativa-sicurezza-lavoro-polizia-e-vigili-del-fuoco.htm

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 30 ottobre 2019 il Decreto del Ministero dell’interno del 21 agosto 2019 n.127 Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblicaIn vigore dal 14 novembre 2019. 

Il decreto si applica alle articolazioni centrali e periferiche degli istituti citati compreso il personale volontario. Riporta nel Capo I criteri per l’individuazione del datore di lavoro, di dirigenti e preposti, del Servizio di prevenzione e prevenzione e per la gestione dell’attività di vigilanza. “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

a) all’ufficio di vigilanza presso l’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno individuate nei decreti interministeriali di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l’ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente comma;
b) all’ufficio di vigilanza presso l’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente”.

Gazzetta Ufficiale n.255 del 30 ottobre 2019 Decreto 21 agosto 2019 n.127

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