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Multa nulla se l’autovelox si trova sul senso di marcia sbagliato

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studiocataldi.it – https://urly.it/33p50

di Annamaria Villafrate – La Cassazione con sentenza n. 31411/2019 rigetta il ricorso del Comune. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché il tribunale ha motivato il rigetto della testimonianza richiesta dall’Ente e perché il Comune non indica la ragione per la quale l’ammissione di tale prova sarebbe risultata decisiva ai fini del decidere.

Per quanto riguarda il motivo del ricorso che ha a che fare con la posizione dell’autovelox, gli Ermellini lo ritengono infondato in quanto: “lo stesso ricorrente riconosce, l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Comune (…), insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta. Piuttosto, era necessario che fosse installato altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione e preventivamente segnalato, con appositi cartelli, opportunamente collocati nello stesso senso di marcia.”

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