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Invalidità civile: nessuna compensazione delle spese se la domanda è accolta

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sxtudiocataldi.it –

di Annamaria Villafrate – La Cassazione con l’ordinanza n. 31288/2919 (sotto allegata) ribadisce un principio già chiaramente espresso dall’art. 92 c.p.c.

Riconoscimento assegno invalidità civile

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Il Tribunale omologa come da C.T.U., un accertamento tecnico preventivo relativo ai requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell’assegno d’invalidità civile dell’istante, compensando senza motivazione alcuna le spese del procedimento.

Compensazione spese anche senza soccombenza reciproca?

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L’istante ricorre quindi in Cassazione contestando la decisione sulla compensazione delle spese deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, la carenza e l’ illogicità della motivazione.

Per il ricorrente infatti solo l’Inps è risultato soccombente, che con la sua condotta ha costretto l’istante a rivolgersi al giudice. Inoltre evidenzia come “l’art. 92 c.p.c., prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti solo in caso di soccombenza reciproca, quando, cioè, sia ravvisabile una pluralità di pretese contrapposte rigettate a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre nella specie il giudice ha accolto in toto le domande proposte da parte istante che è risultata invalida civile nella misura dell’82%.” L’INPS resiste con controricorso.

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