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Legittima difesa: va valutato il “turbamento” di chi spara al ladro

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studiocataldi.it –

https://www.studiocataldi.it/articoli/36717-legittima-difesa-va-valutato-il-turbamento-di-chi-spara-al-ladro.asp

di Lucia Izzo – Da rivedere la condanna per omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa. Alla luce della nuova legge n. 36/2019, che ha modificato il profilo della legittima difesa in caso di violazione di domicilio, il giudice deve soffermarsi sullo stato di significativo turbamento dell’imputato al momento del fatto e valutare se e in qual misura il pericolo in atto, per concretezza e gravità rispetto alla lesione dell’integrità fisica propria o altrui, possa aver determinato nell’agente un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 49883/2019 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo e annullando la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla causa di non punibilità di cui al comma 2 dell’art. 55 c.p., introdotto dalla L. n. 36/2019.

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