Il reato di calunnia
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Il reato di calunnia trova la propria disciplina nell’articolo 368 del codice penale e si configura qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza (dirette all’autorità giudiziaria, ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferirne a quella o alla Corte penale internazionale) incolpi di un reato una persona di cui conosce l’innocenza o simuli a carico di quest’ultima le tracce di un reato.
Occorre precisare che la calunnia deve ritenersi configurabile sia quando il reato è stato effettivamente commesso da altri e l’accusatore ne sia consapevole, sia quando il reato è solo il frutto della fantasia di quest’ultimo.
L’interesse tutelato da tale norma è quello del corretto funzionamento della giustizia, perseguito evitando che venga instaurato un procedimento nei confronti di un soggetto che è innocente (o per non aver commesso il fatto o per avere agito in presenza di cause di giustificazione).
Secondo alcuni autori e certa giurisprudenza, poi, il reato di calunnia deve considerarsi un reato plurioffensivo, in quanto l’oggetto della tutela apprestata dall’articolo 368 c.p. dovrebbe essere ravvisato anche nella libertà dell’innocente incolpato e nel suo onore.