I Titoli edilizi
Cristina AIUTI e Marco D’Alesio
La domanda più frequente, che i nostri clienti ci rivolgono, è da anni, ormai sempre la stessa, ma “Geometra se devo rifare il bagno, cambiare la cucina, adeguare l’impianto elettrico, devo presentare, una comunicazione, una comunicazione asseverata o un permesso di costruire?”
Per questo abbiamo pensato di redigere una serie di articoli, che trattino e spieghino gli”interventi edilizi e i relativi titoli edilizi abbinati”, partendo dagli interventi definiti di “Edilizia Libera” per arrivare a quelli più complessi soggetti al Permesso di Costruire.
Delle piccole pillole di Urbanistica ed Edilizia, che speriamo possano fare un po’ di chiarezza, nel complesso mondo delle Leggi che regolano il nostro territorio.
I Titoli edilizi a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 222/2016 sono i seguenti:
- Edilizia libera (senza necessità di alcun titolo);
- CILA (comunicazione inizio attività asseverata);
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività);
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire);
- PdC (permesso di costruire).
Nel presente articolo tratteremo gli interventi edilizi rientranti nell’edilizia libera, cosi come definiti all’6 del Dpr 380/2001, realizzabili senza alcun titolo abilitativo o procedura edilizia:
- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3 Dpr 380/2001, comma 1, lettera a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere dirette a soddisfare obbiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Liberalizzazione e semplificazione dell’attività edilizia non significa dimenticare le insidie dei vincoli: è necessario accertare che l’area non sia sottoposta a particolari limitazioni all’interno del Piano Regolatore comunale, che non rientri in quelle vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/200, che Il manufatto rispetti la normativa settoriale antisismica, idrogeologica, igienico sanitaria e di sicurezza antincendio. Anche se l’intervento edilizio ricade tra quelli di “EDILIZIA LIBERA”, è comunque necessaria una verifica a 360° gradi.
Buon lavoro a tutti.
Geom. Cristina AIUTI e Geom. Marco D’Alesio