Vigili del fuoco: valutazione dei rischi e misure per la salute e sicurezza
Il contenuto del Capo III del decreto 127/2019 relativamente alle disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale. Il campo di applicazione, la valutazione dei rischi e la sicurezza nei cantieri.
Brescia, 1 Lug – Nell’articolo di Mario Abate dal titolo “ La reale applicabilità del D. Lgs. 81/2008 ai vigili del fuoco” ci siamo già brevemente soffermati, con particolare attenzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sul contenuto del recente Decreto 21 agosto 2019, n. 127; decreto che contiene il “Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Riprendiamo oggi un nuovo approfondimento sull’applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( Decreto legislativo 81/2008) con riferimento alle “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E lo facciamo presentando il Capo III, del decreto n. 127/2019, che contiene le “Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale”.
Ricordiamo che il Capo I contiene le disposizioni comuni e il Capo II quelle relative alle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e ad alcune strutture del Ministero dell’interno.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo: