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Rimborso prezzo del biglietto: ultime sentenze

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laleggepertutti.it – urly.it/37pvh

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 261/2004/CE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato deve ritenersi che il prezzo del biglietto, rilevante per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo, deve includere l’eventuale commissione, percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra passeggero e vettore nell’acquisto del biglietto, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo.

Corte giustizia UE sez. VIII, 12/09/2018, n.601

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