CASA – Bonus al 110% e cessione del credito: novità nel Decreto Rilancio
DINO NEANDRI
Con la pubblicazione della circolare 24/2020 del Ministero delle Finanze è stato compiuto l’ultimo passo formale per dare l’ok ai lavori del super Ecobonus. Entrando nel merito della norma questa prevede, come già previsto in precedenza per l’eco bonus, due possibilità: 1) cessione integrale del credito di imposta, in tal modo il contribuente dopo aver effettuato la cessione non avrà altre incombenze nei confronti del fisco né altri crediti da vantare; 2) sconto in fattura, con importo massimo pari o inferiore al costo delle opere da parte del fornitore delle stesse. Nel caso del super eco bonus il fornitore potrà recuperare nei 5 anni successivi sotto forma di credito fiscale le somme riconosciute come sconto. La cessione integrale o parziale del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate solo in via telematica tramite apposito modello a partire dal prossimo 15 ottobre. Per i lavori sulle parti comuni condominiali può procedere l’amministratore comunicando i dati dei condomini che aderiscono. Coloro che invece intendono cedere il credito devono trasmettere la comunicazione per conto proprio. La trasmissione va effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Sarà utile comunque riportare uno specchietto riepilogativo delle varie agevolazioni. Pertanto avremo: super eco bonus (credito pari al 110% in 5 anni); eco bonus (fino al 75% in 10 anni); bonus facciate (90% in 10 anni); bonus ristrutturazione (50% in 10 anni) e sisma bonus (110% in 5 anni). Per quanto concerne il Superbonus ed al fine di usufruire della detrazione maggiorata del 110% per gli interventi di “efficientamento energetico”, sarà necessario effettuare almeno uno dei seguenti “interventi trainanti”: 1) isolamento termico delle strutture opache (ad esempio l’ormai famoso “cappotto termico”) sulle superfici verticali, orizzontali ed inclinate sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari; 2) intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Qualora gli interventi vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopra menzionati, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi anche per quelli sulle parti comuni o sulle singole unità abitative previsti dall’Ecobonus (es. infissi, tende da sole) o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Le ristrutturazioni del Super Eco Bonus riguarderanno (comprese demolizioni e ricostruzioni) le prime e seconde case, immobili, uffici, negozi, capannoni o associazioni sportive dilettantistiche in vista del loro efficientamento energetico. Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. L’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 € per la sostituzione degli impianti termici, ai 60.000 € per gli interventi su involucro e impianti solari. Può raggiungere i 100.000 euro nel caso di interventi più rilevanti, che interessino l’intero immobile.