La rubrica del commercialista – Superbonus 110%: una grande opportunità per tutti
ALESSANDRO DE FILIPPIS
ho sentito del bonus del 110% e volevo approfittarne per cambiare la mia caldaia e montarne una nuova a condensazione. Io vivo in una villa singola. Un amico mi riferisce che questo tipo di agevolazione si applica, però, solo agli immobili in Condominio. A me la cosa sembra molto strana, come è possibile una simile ingiusta differenziazione? Vorrei dei chiarimenti per cortesia. Grazie
Come prima cosa tranquillizziamo la nostra gentile lettrice: l’intervento che ha pianificato rientra in pieno nel beneficio fiscale del 110%, anche se l’immobile in questione non si trovi in Condominio. Ma vediamo di chiarire meglio. Il c.d. Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020) ha previsto una detrazione del 110% da recuperare in cinque anni per una serie di lavori eseguiti dal primo luglio 2020 e sino al 31/12/2021 (in questi giorni si sta parlando di spostare la data finale al 2023).
Gli interventi riguardano il recupero del patrimonio edilizio nazionale e la riqualificazione energetica delle abitazioni. Tra i vari interventi agevolati abbiamo quelli antisismici, quelli finalizzati all’isolamento termico e la sostituzione di impianti. Ovviamente si devono rispettare dei criteri rigorosamente stabiliti.
In presenza di almeno uno di questi interventi, la norma onsente di avere la stessa detrazione del 110% anche ad altri interventi, tra i quali l’installazione di colonne per la ricarica di veicoli elettrici o l’installazione di impianti fotovoltaici.
Riguardo il quesito proposto, la sostituzione di una caldaia con altra a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A) è intervento che rientra nel “superbonus” sia se realizzata in Condominio sia se installata su immobile unifamiliare o plurifamiliare con ingresso autonomo.
Nel primo caso ne possono beneficiare anche i proprietari “imprese” o “professionisti”, negli altri casi solo le persone fisiche al di fuori di un’attività imprenditoriale o professionale.
I limiti di spesa agevolabili sono piuttosto interessanti, infatti, in caso di Condominio parliamo di €. 20.000,00 (per edificio sino ad otto u.i.) o €. 15.000,00 (per edificio oltre le otto u.i.) ad unità immobiliare mentre nelle altre ipotesi sale ad €. 30.000,00. Inoltre, questo beneficio fiscale può essere ceduto a terzi, alla ditta che esegue i lavori oppure ad una banca o assicurazione; questo significa che si posso realizzare dei lavori importanti per la tenuta sismica o la riqualificazione energetica del proprio appartamento senza spendere fisicamente nemmeno un euro. E’ evidente che ci sono delle regole da rispettare e dei requisiti da raggiungere, per questo motivo la norma prevede che il buon fine di questa procedura debba essere asseverato da dei professionisti.
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