Il reato di istigazione a disobbedire alle leggi
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Il testo dell’art. 415 c.p. – Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Bene giuridico tutelato dall’art. 415 c.p. e procedibilità – Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all’art. 415 c.p., è ovviamente l’ordine pubblico. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, donde il tentativo non è astrattamente configurabile. La ragione per cui si tratta di reato di pericolo è che dalle parole di coloro i quali sollecitano a violare leggi di ordine pubblico ne potrebbero scaturire plurimi reati, donde è evidente come taluni comportamenti destino particolare allarme sociale.
Fonte: Il reato di istigazione a disobbedire alle leggi
(www.StudioCataldi.it)