Reati sessuali: gratuito patrocinio anche per chi è abbiente
Studiocataldi.it –
Per la Consulta è infondata la questione d’incostituzionalità della norma che prevede il patrocinio gratuito per le vittime di violenza sessuale a prescindere dal reddito
- Il gratuito patrocinio può prescindere dal reddito?
- Necessario contemperare il diritto di difesa con il contenimento della spesa
- Il patrocinio gratuito per le vittime di reati sessuali è una scelta politica insindacabile
Non è incostituzionale la norma che dispone il gratuito patrocinio in favore delle vittime di reati sessuali indipendentemente dal loro reddito. Insindacabile la scelta del legislatore finalizzata a sostenere le vittime di questi illeciti penali per incoraggiarle a denunciarli.
Queste le conclusioni della Corte Costituzionale espresse nella sentenza n. 1/2021 (sotto allegata) sul giudizio intrapreso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella parte in cui, come interpretato dalla Cassazione “determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codicepenale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa al giudice.”