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Diritto dei nonni a mantenere significativi rapporti coi nipoti: Cassazione

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laleggepertutti.it – urly.it/3c48d

Il diritto dei nonni di frequentare i nipoti minorenni è “strumentale alla piena realizzazione della personalità del minore” e, pertanto “recessivo rispetto allo speculare e preminente diritto di quest’ultimo di crescere in maniera serena ed equilibrata” in armonia con tutte le figure affettive ed identitarie del proprio contesto familiare. In caso di conflittualità fra le figure di riferimento, il giudice minorile — al solo fine di assicurare la realizzazione del preminente interesse del minore — potrà adottare un provvedimento limitativo o interruttivo dei rapporti fra ascendenti e nipoti anche in deroga al principio dispositivo di iniziativa delle parti.

Il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall’art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi mentre riveste una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti. Il diritto degli ascendenti non ha quindi un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l’interesse esclusivo del minore. Ne consegue che tale diritto può essere escluso e assoggettato a limitazioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata per il minore o quando la frequentazione con i nonni comporti per lo stesso un turbamento e disequilibrio affettivo.

Ciascuno degli ascendenti (o delle persone agli stessi legate da rapporto di coniugio o di convivenza) è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con il nipote minorenne, avente carattere autonomo rispetto a quello degli altri, ed il cui esercizio è subordinato, in caso di contestazione da parte del genitori, ad una valutazione del giudice in ordine alla capacità dell’istante di garantire un equilibrato sviluppo psicofisico del minore.

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9145

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