Indennità Decreto Sostegni e Naspi, nuova circolare Inps
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Pubblicata la circolare Inps 19 aprile 2021, n. 65 che riporta una lunga serie di istruzioni per le indennità una tantum previste dal Decreto Sostegni (modalità fruizione, codici Ateco e rapporto con Decreto Ristori) e per la richiesta di prestazione di disoccupazione Naspi 2021 prevedendo l’esclusione del requisito delle trenta giornate.
L’indice completo della circolare:
- “Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020.
- Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.
- Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.
- Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.
- Presentazione della domanda.
- Finanziamento e monitoraggio.
- Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui al decreto Sostegni e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
- Strumenti di tutela.
- Istruzioni contabili e fiscali in materia di indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
- Semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Sospensione dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera. c), del D.lgs n. 22 del 2015: requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”.