Vigili del fuoco

Prevenzione incendi: le modifiche alle attività esistenti

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LAORIPUBBLICI.IT – urly.it/3camv

In passato, qualsiasi modifica obbligava il responsabile dell’attività a richiedere al Comando l’esame del progetto e la richiesta per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Infatti, il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 inerente al vecchio regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, prevedeva all’art. 5, comma 3, che “ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

In questo modo si verificava un grande ricorso all’avvio di nuovi procedimenti senza alcuna differenziazione, in contrasto con il principio di proporzionalità con riguardo all’entità delle modifiche, alla gravità del rischio, alla grandezza dell’attività, alla tipologia della stessa, ecc.

La nuova disciplina introdotta dal D.P.R. n. 151/2011 ha contribuito a chiarire e semplificare la materia, nell’ottica di perseguire un equilibrio tra la salvaguardia delle fondamentali esigenze di sicurezza e quelle di semplificazione amministrativa nonché di riduzione degli oneri a carico degli utenti, prevedendo l’obbligo di riattivare la procedura di valutazione del progetto solamente in caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Le modifiche alle attività esistenti soggette ai controlli di prevenzione incendi

Nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio soggette all’obbligo di presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo quanto previsto all’art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi indicati sono considerate non rilevanti o non sostanziali, ai fini antincendio e devono essere documentate al Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dall’art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012.

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