Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa accade con le opere interne?
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Dalla sua prima formulazione, l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato più volte modificato. Una delle modifiche riguarda il rapporto tra la detrazione fiscale del 110% (superbonus) e gli abusi edilizi.
La prima modifica è arrivata dal Decreto Legge n. 104/2020 che ha introdotto all’interno dell’art. 119 il comma 13-ter. Un comma pensato per agevolare gli interventi negli edifici plurifamiliari in cui all’interno delle unità immobiliari potevano essere stati realizzati degli abusi. Si è provato a rispondere alla domanda “l’abuso sulle parti private inficia il superbonus per le parti comuni?” con l’idea di far asseverare dal tecnico e dallo sportello unico edilizia la conformità urbanistica-edilizia delle sole parti comuni.
Con l’art. 33 del Decreto Legge n. 77/2021 tutto è, però, nuovamente cambiato con la sostituzione integrale del comma 13-ter che è stato pensato per rispondere agli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione, e che grazie alla nuova formulazione prevede per questi:
- manutenzione straordinaria;
- CILA senza attestazione dello stato legittimo;
- decadenza dei benefici fiscali di cui all’art. 49 del DPR n. 380/2001 solo per alcuni casi (tra cui non figurano gli abusi edilizi).