Articoli del codice penale riguardanti incendi e procurati allarmi
POMPIERI DI SESTO –
Come tutti sappiamo il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è, nell’esercizio delle proprie funzioni, Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria. Di seguito alcuni articoli del Codice Penale che riguardano i VVF nello svolgimento dell’attività di P.G.
-ART. 423 INCENDIO – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica.
-ART. 423 BIS INCENDIO BOSCHIVO – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
-ART. 658 PROCURATO ALLARME PRESSO L’AUTORITÀ Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516–