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Sanzioni per omessa denuncia di infortunio, chiarimenti Inail

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quotidianosicurezza.it –https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/inail/chiarimenti-mancata-denuncia-infortunio-lavoro-circolare-inail.htm

Sanzioni per omessa denuncia di infortunio sul lavoro. Pubblicata da Inail il 9 settembre la circolare n.24con oggetto Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”. Chiarimenti sulle denunce di infortuni non guaribili entro tre giorni.

In capo al datore di lavoro sussiste l’obbligo di denuncia di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni. Denuncia indipendente dall’indennizzabilità, dal 16 marzo 2000 anche per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi, che deve essere presentata entro due giorni dalla notizia ed entro 24 ore in caso di incidente mortale o con pericolo di morte.

Obbligo da espletare online, dal luglio 2013, e da ottobre 2018 online anche per i datori di lavoro agricoltura. Via pec per lavoratori domestici e datori di lavoro non imprenditori.

Per quanto riguarda i dettagli sulla scadenza di due giorni, questa inizia dal giorno successivo a quello della ricezione dell’identificativo; primo giorno lavorativo in caso di ricezione in giorno festivo, sabato è feriale in caso di settimana di cinque giorni; primo giorno successivo alla ulteriore comunicazione in caso di infortunio che oltrepassi i tre giorni pronosticati.

Infortunio per Covid. “Si precisa che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio”.

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