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Ecobonus 110%: il Superbonus –

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ALBONICO LIA –

L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo, oltre alla circolare applicativa, una guida divulgativa e una sezione dedicata al Superbonus (Ecobonus 110%) sul proprio sito web.

Il direttore, Ernesto Maria Ruffini, in sede di audizione davanti alla commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria ne ha illustrato la misura.

L’agevolazione  – il Superbonus è previsto dal Dl Rilancio, (articolo 119 del dl 34/2020), e consiste in una detrazione al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi particolari di efficienza energetica, antisismica,  installazione di impianti fotovoltaici, e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il  Superbonus spetta a condomini, persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative a proprietà indivisa, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.

L’agevolazione al 110% non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Requisiti per utilizzare il superbonus:

  •  visto di conformità: rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, o dai CAF (centri di assistenza fiscale; ), che attesti la sussistenza dei presupposti per avere diritto alla detrazione d’imposta;
  •  attestazione o asseverazione: rilasciata da tecnici abilitati alle certificazioni energetiche o professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, certificante il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, e la congruità delle spese sostenute.

I professionisti che le rilasciano devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e ai relativi importi e, comunque, non inferiore a 500mila euro, per garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Sanzione – In caso di attestazioni o asseverazione infedeli, è prevista una sanzione amministrativa da 2mila a 15mila euro per ciascuna asseverazione infedele, oltre alle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

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