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Consentito il trasferimento immobiliare mediante accordo di separazione o divorzio: SS.UU. Cassazione CIV. SENT.N. 21761/2021

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DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO

In tema di validità e natura delle clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale in materia di trasferimenti di beni immobili o mobili, le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 21761 del 29.07.2021, a risoluzione di una questione di massima di notevole rilevanza, hanno affermato alcuni punti di diritto che è opportuno qui di seguito analizzare per avere un quadro più esaustivo in materia.

In primis le SSUU hanno confermato con tale sentenza, L’AMMISSIBILITÀ DEL TRASFERIMENTO MOBILIARE ED IMMOBILIARE PREVISTO  NEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO IN FAVORE DEI CONIUGI O DEI FIGLI, AL FINE DI ASSICURARNE IL LORO MANTENIMENTO precisando che: “del tutto incontroversa, nella giurisprudenza di questa Corte, è peraltro l’ammissibilità – sul piano generale, anche a prescindere dalla materia fiscale – della sola assunzione dell’obbligo di trasferire la proprietà di un bene, o altro diritto reale, con gli accordi di separazione o di divorzio. Sotto tale profilo, può anzi affermarsi che qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente – in quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale – gli aspetti economici della vicenda in atto, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile, ovvero di cessione definitiva del bene stesso, o ancora di assunzione dell’obbligo di trasferirlo, è stata ritenuta egualmente ammissibile e valida dalla giurisprudenza di legittimità” .

Una volta affrontata la predetta questione poi, le SSUU HANNO VALUTATO LA POSSIBILITÀ ALTRESÌ CHE TALI ACCORDI SIANO IDONEI AL TRASFERIMENTO ED ALLA TRASCRIZIONE SENZA LA NECESSITÀ DEL PASSAGGIO TRAMITE ATTO NOTARILE giungendo alla conclusione che gli stessi devono essere ritenuti validi in quanto inseriti all’interno di un verbale di udienza e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato;

Disponendo l’art. 2657 c.c. infatti che la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ed assumendo tali accordi pertanto forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c., ove gli stessi  implichino il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituiscono, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologa della separazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., in quanto l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 presuppone la validità dei suddetti trasferimenti.

La sentenza cosi continua: “gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell’intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari – previsti dall’ultima parte dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985 – ben possono, di conseguenza, essere eseguiti dall’ausiliario del giudice, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre, se del caso mediante un protocollo che ciascun ufficio giudiziario potrà predisporre d’intesa con il locale Consiglio dell’ordine degli avvocati” ciò significando che il mancato compimento della verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari non produce la nullità del trasferimento stesso.

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