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Abusi edilizi e sopraelevazioni: interviene la Cassazione

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lavoripubblici.it – urly.it/3g77b

Realizzare la sopraelevazione dell’ultimo piano è un diritto del proprietario dell’immobile situato a quest’altezza, a condizione di rispettare l’aspetto architettonico dell’edificio in cui si trova. Una situazione abbastanza frequente nei condomini e su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29854/2021.

Diritto alla sopraelevazione ultimo piano: cosa dice la Corte di Cassazione – Nel caso in esame, la proprietaria di un edificio all’ultimo piano aveva realizzato una sopraelevazione, contestata dal condominio. Ricordiamo che l’art. 1127 del codice civile, relativo alla costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio stabilisce che:

  • Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
  • La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.
  • I condomini possono opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
  • Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Inoltre è tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

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