Decreti e circolariVigili del fuoco

Progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio: ecco la circolare dei VV.FF. coi chiarimenti

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ingenio-web.it – urly.it/3gd45

La circolare prot. n. 16700 del 8 novembre fornisce quindi i primi chiarimenti sul Decreto Minicodice, che si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del T.U. Sicurezza, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV e che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

Arrivano i primi chiarimenti ufficiali dei Vigili del Fuoco sul decreto del 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno – Gazzetta Ufficiale n.259 del 29 ottobre – che stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro), i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonchè le misure precauzionali di esercizio (basso rischio).

Il documento si divide in due parti.

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

La circolare evidenzia che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, in assoluto rispetto della normativa sulla prevenzione incendi.

Il comma 3 dell’art.3 superò però, per i luoghi di lavoro, l’art.2 comma 1 del prececente DM 3 agosto 2015, estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche e, nello specifico, a tutti i luoghi che comprendono attività soggette ai controlli.

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

La circolare, in primis, ricorda che si considerano “a basso rischio” i luoghi ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV) e con questi requisiti:

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