Decreto di nomina – modificato il D.M n. 163 – 2008
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Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00226)
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163 1. Nell'epigrafe del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6». 2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso, di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.». 3. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). - 1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. 2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; b) titoli: 5 punti. 3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nel bando di concorso. 4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. 5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi. 6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. 7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro. 8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa. 9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.». 4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.». 5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' soppresso. 6. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole «un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori» sono sostituite dalle seguenti: «personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale». 7. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»; b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dirigenti medici», sono inserite le seguenti: «o sanitari»; c) al comma 3, terzo periodo, le parole «convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.» sono sostituite dalle seguenti: «accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; d) al comma 4, le parole: «un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori» sono sostituite dalle seguenti: «personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale». 8. L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e' soppresso. 9. All'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, le parole: «le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.». 10. Gli allegati A e C del decreto del Ministro 18 settembre 2008, n. 163, sono soppressi. L'allegato B del decreto del Ministro 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dall'allegato B al presente decreto. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 ottobre 2021 Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 3135