Misure applicative contributo economico in favore familiari forze di polizia e corpo vigili del fuoco.
MINISTERI INTERNO – ECONOMIA E FINANZE
Decreto del Ministro dell ‘Interno di concerto con il Ministro dell ‘Economia e delle Finanze, concernente I ‘individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell ’emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio del Covid-19, ai sensi dell’art. 74-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
In attuazione dell’articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato adottato l’allegato decreto in oggetto indicato recante misure di solidarietà in favore dei familiari superstiti del personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico deceduto per contagio da COVID-19.
Con il citato dispositivo si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ interno, un fondo destinato a erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo “stato di emergenza” abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da SARS-CoV-2.
Il provvedimento in esame reca la disciplina concernente l’individuazione dei beneficiari nonché delle misure applicative per l’attribuzione del contributo quantificato nella somma di euro 25.000 per evento luttuoso, da corrispondere in unica soluzione ai soggetti beneficiari, in aggiunta, se riconosciuto, all’equo indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, fino ad esaurimento delle risorse disponibili nonché, fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche conferite o conferibili, in ragione delle medesime circostanze.
Nel decreto si precisa, infine, che il contributo di cui sopra non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il procedimento finalizzato all’attribuzione del contributo può essere avviato su segnalazione dell’ufficio, reparto o istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava servizio ovvero su segnalazione degli aventi diritto quali i familiari del personale della Polizia di Stato deceduto, secondo il seguente ordine di priorità: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle.
Tale segnalazione deve essere effettuata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se successive all’entrata in vigore del decreto stesso ordinamentale vigente, l’adozione del provvedimento finale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
L’accertamento del nesso causale richiesto dall’articolo 1, comma l, del provvedimento in esame segue le regole dettate dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10, Il del d.P.R. n. 461/2001, in quanto compatibili.
Per quanto non espressamente disposto nella presente nota, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto.
Le SS.LL. avranno cura di assicurare la massima diffusione del contenuto della presente circolare al personale tutto, anche assente, in considerazione della delicatezza delle disposizioni impartite e degli adempimenti connessi.