Avvocato

Vaccinazione anti COVID 19 dei minori in caso di disaccordo dei genitori separati e divorziati

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DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO – articolo pubblicato sul FARO n. 118

Mai come in questo periodo storico si stanno manifestando numerosi contrasti e divergenze di vedute dei genitori separati o divorziati in merito alla decisione relativa alle cure mediche e ad altri trattamenti sanitari cui sottoporre i figli minori tra cui in principal modo la somministrazione del vaccino anti covid.

Essendo la scelta di sottoporre un figlio minore ad un vaccino non catalogato tra quelli obbligatori una decisione di natura straordinaria, è necessario il consenso informato di entrambi i genitori, ed in quanto relativa alla tutela della salute del minore, deve essere presa congiuntamente da chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 337-ter e ss c.c.

In caso di disaccordo, i genitori dovranno pertanto obbligatoriamente rivolgersi ad un organo terzo ed imparziale cioè il Giudice Tutelare del Tribunale ove risiede il minore al fine di richiedere l’emissione di un provvedimento risolutorio sempre nell’interesse di quest’ultimo che verrà emesso nel rispetto della conformità alla legge, alla scienza medica aggiornata ed agli esiti delle risposte immunitarie date dalla vaccinazione obbligatoria.

In particolar modo i contrasti che sono recentemente insorti hanno riguardato anche i minori di anni dodici relativamente all’eventualità di vaccinazione contro il Covid.
In concreto, il giudice potrà autorizzare uno dei due genitori a vaccinare il figlio nonostante il dissenso dell’altro genitore.

Infatti in caso di rifiuto opposto dall’altro genitore alla vaccinazione anticovid 19 del figlio minore, il contrasto genitoriale verrà risolto con l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino con attribuzione all’altro della facoltà di accompagnare il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore al solo fine di tutelare il figlio da possibili peggiori conseguenze dovute alla vera e propria malattia (cfr. decreto 22 luglio 2021Tribunale di Monza)

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