Superbonus 110% e cessione del credito: niente ripensamenti
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A seguito delle frodi fiscali individuate nell’ultimo quadrimestre del 2021, il Governo, con l’avvallo del Parlamento, è già intervenuto sui bonus edilizi 9 volte (entro il 16 luglio 2022 saranno 10). Nel dettaglio, la disciplina per la fruizione del superbonus 110% e per il funzionamento del meccanismo delle opzioni alternative ai bonus edilizi è stata modificata:
- dal Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
- dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
- dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Decreto PNRR 2), convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione in legge (entro appunto il 16 luglio 2022).
Ma mentre gli ultimi 2 provvedimenti del 2021 sono serviti per colmare un problema (enorme) dovuto all’utilizzo dei bonus edilizi senza controlli mediante le opzioni alternative, quelli del 2022 sono entrati a gamba tesa sulle stesse possibilità di cessione e sul plafond complessivo disponibile per far funzionare tutto il comparto dell’edilizia.