Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco: in quali orari passa la visita fiscale?
Per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, come pure per i Vigili del Fuoco, che si assentano per malattia valgono le stesse regole previste per il resto dei dipendenti pubblici, comprese quelle sugli orari delle fasce di reperibilità.
A sottolinearlo è il messaggio Inps n. 1399 del 29 marzo 2018, come pure il chiarimento della ragioneria generale dello Stato del 25 marzo 2019, con il quale viene spiegato che anche per il personale delle Forze Armate – quali Esercito, Marina e Aeronautica militare – dei corpi armati dello Stato – Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria – e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è da considerare come soggetto alla normativa sul Polo unico Inps della medicina fiscale.
Ci sono due fasce di reperibilità – una la mattina e una il pomeriggio – per un totale di sette ore: nel dettaglio, la mattina l’obbligo di reperibilità presso l’indirizzo indicato nel certificato medico vige dalle 09:00 alle 13:00, mentre il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.
Le stesse fasce orarie valgono per i Vigili del Fuoco e per tutti i dipendenti pubblici. Queste vanno considerate per tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi.
Vale anche per le Forze dell’Ordine il principio della non unicità della visita fiscale: come disposto dal Decreto Madia, quindi, il controllo del medico può essere anche ripetuto per più di un’occasione nello stesso periodo di prognosi.
Il decreto Madia non ha modificato gli orari delle visite fiscali ma ha comunque rivisto i casi di esenzione, ossia quelle casistiche nelle quali il personale in divisa può non rispettare gli obblighi di reperibilità.
Questo, quindi, rivede quanto fu stabilito dal decreto 206/2009, modificando completamente l’elenco delle motivazioni che comportano l’esenzione dalle visite fiscali.
Nel dettaglio, il dlgs 206/2017 stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di reperibilità nei suddetti orari coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- essere affetti da patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Tranne che nei casi suddetti, quindi, per il personale che non si rende reperibile alle visite fiscali negli orari previsti scatta una sanzione; nel dettaglio, per l’assenza ingiustificata il Comandante applica la sanzione della perdita del 100% dello stipendio nei primi 10 giorni della malattia, mentre per il resto della prognosi la sanzione si riduce al 50%.
Inoltre, in presenza di determinati presupposti il Comandante del Corpo di appartenenza può persino decidere di comminare una sanzione disciplinare. (money.it)