Il Bonus pubblicità 2023
Riservato alle spese sostenute sui giornali locali e nazionali
Dal 1° Gennaio 2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, sul “bonus pubblicità”, che sarà limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali. Diversamente da quanto previsto in precedenza, infatti, per l’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale).
Il Decreto Energia con il comma 1-quinquies inserito nel suddetto arti 57 bis prevede che:
- a decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti previsti dalla norma nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea. Occorre rispettare lo step dell’invio della dichiarazione sostitutiva.
Non sono ammesse al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come:
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; volantini cartacei periodici;
- cartellonistica su vetture o apparecchiature,
- mediante affissioni e display, su schermi di sale cinematografiche,
- tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online eccetera.