Cassazione: dare della lesbica alla collega è motivo di licenziamento
Le frasi offensive a sfondo sessuale nei confronti di una collega non si possono catalogare come “condotta inurbana”. Così la sezione lavoro della Cassazione (con l’ordinanza n. 7029/2023) che ha ribaltato il verdetto d’appello sollecitando una nuova valutazione del caso al giudice del rinvio.
Nella vicenda, l’uomo, un autista di una società di trasporto pubblico, aveva dato della “lesbica” ad una collega per deriderla ed era stato licenziato.
La Corte d’appello aveva sentenziato l’illegittimità del licenziamento, tuttavia, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la società al pagamento a favore del lavoratore di 20 mensilità dell’ultima retribuzione. Per i giudici di merito, la sanzione del licenziamento era sproporzionata rispetto agli addebiti contestati al lavoratore, inquadrabili in “condotte inurbane” consistenti in uno dei casi in apprezzamenti offensivi sull’orientamento sessuale di una collega alla presenza di alcuni clienti.
Gli Ermellini, però, non sono d’accordo.
Il concetto di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., ribadiscono, costituisce una clausola generale che deve essere concretizzata dall’interprete, valorizzando principi relativi alla coscienza generale e l’esigenza di riservatezza e rispetto dei dati sensibili della persona, tra cui quelli relativi all’orientamento sessuale.
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