Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta la formazione
Ok al licenziamento per il lavoratore che rifiuta, senza giustificazione, di partecipare ad attività formative: tale comportamento, infatti, costituisce una insubordinazione grave che si pone in contrasto con l’obbligo di diligenza e di esecuzione delle disposizioni dettate dal datore di lavoro. Questo quanto si ricava dall’ordinanza n. 12241/2023 (sotto allegata) della sezione lavoro della Cassazione che ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per aver rifiutato di seguire un’attività di formazione, peraltro gratuita e ritenuta indispensabile per fornire assistenza tecnica ad un cliente.
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