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Cancellare l’abuso d’ufficio rischia di produrre impunità: l’esempio dei concorsi

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Il dato statistico dimostra non l’inutilità del reato di abuso d’ufficio, ma al contrario gli imponenti effetti della riforma disposta nel 2020, tesa a evitare – a causa dell’eccessiva indeterminatezza della previgente norma – la denunciata paralisi dell’attività pubblica

«Nel 2021 sono stati definiti 5.418 procedimenti per abuso d’ufficio davanti alle sezioni Gip/Gup dei tribunali. Le condanne sono state nove, a cui si aggiungono 35 sentenze di patteggiamento». È così che i sindaci italiani hanno convinto addirittura il Ministro Nordio a impegnarsi per abrogare l’art. 323 c.p., che prevede il delitto di abuso d’ufficio.

L’argomento non è soltanto fallace, perché è soprattutto dialetticamente suicida. Ben vero, accogliendo proprio le istanze dei pubblici amministratori, l’art. 23 del D.L. n. 76/ 2020 (conv. con L. n. 120/ 2020), ha ristretto ulteriormente gli spazi applicativi dell’art. 323 c.p., prevedendo – a far tempo dal 17-7-2020 – che sia penalmente rilevante soltanto la violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.

editorialedomani.it

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