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Maltrattamenti in famiglia: sono configurabili anche quando la convivenza è cessata?

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PAOLA PICCIOTTO

Oggi esaminiamo insieme una delicata fattispecie. La Corte di Cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia (reato di cui il ricorrente aveva riportato condanna), sebbene la convivenza more uxorio fosse cessata da tempo, esattamente dal 2008.

Il ricorrente sosteneva che non potesse più ravvisarsi il delitto di maltrattamenti a partire dal 2008, ma solo quello di atti persecutori.

Questo perché, sostiene la sua difesa, è venuta meno con la persona offesa una “progettualità comune di vita”.

Dal momento che un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che con la sentenza di divorzio non sia più ravvisabile il delitto di maltrattamenti proprio in considerazione della fine della convivenza, una tesi del genere sarebbe manifestamente in conflitto con questo assunto e creerebbe disparità di trattamento posto che la convivenza e, di conseguenza, la condotta di maltrattamenti fosse cessata nel 2008. 

Intanto vediamo insieme la differenza tra reato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Si configura il primo (art. 572 c.p) quando i comportamenti sono realizzati in danno di una persona “della famiglia o comunque convivente” o comunque presuppongono una relazione nell’ambito di una comunità familiare o parafamiliare o una stabile di coabitazione. Insomma, è un reato contro la famiglia.

Il secondo, invece (art. 612 bis c.p. comma 2), è un reato contro la persona che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia reiterati e non presuppone l’esistenza di relazioni interpersonali specifiche

Secondo gli Ermellini (sentenza n. 30129/2021) Laddove vi siano comunque rapporti di stabile frequentazione dovuti per esempio alla presenza di figli comuni, si configura sempre il reato di maltrattamenti.

In poche parole, il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere ravvisato in tutti i casi in cui, malgrado l’interruzione della convivenza, rimangano comunque dei rapporti di stabile frequentazione dovuti ad un precedente rapporto familiare oppure alle comuni esigenze di accudimento e di educazione dei figli.

Si ravvisa, invece, il delitto di atti persecutori aggravato quando la relazione e la convivenza siano del tutto cessate e i rapporti tra gli ex coniugi o conviventi siano definitivamente interrotti.

Per approfondimenti – Avv. Paola Picciotto – avv.paolapicciotto@gmail.com – 339 406 2631

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