DPCM 04.12.2023 – Autorizzazione 1388 assunzioni di varie qualifiche nel CNVVF.
CORPO NAZIONAE VIGILI DEL FUOCO
- Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere
sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2023, derivanti dai risparmi da cessazione
dell’anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e
per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna
amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle
risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2023. - Ai sensi dell’articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate per
l’anno 2023, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla
Tabella F, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni
straordinarie a tempo indeterminato di 1.086 unità di personale, nei limiti indicati nella
medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente. - Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a
386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 3
milioni di euro annui a partire dall’anno 2021 è ripartita tra le amministrazioni interessate,
secondo quanto riportato nella Tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento
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