Welfare aziendale: il benessere dell’azienda comincia dai lavoratori
MARGHERITA SANTILLO
In linea generale, la nozione di welfare aziendale identifica una serie di servizi e prestazioni messi a disposizione dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, con la possibilità di riconoscere il beneficio anche ai soggetti percettori di reddito assimilato al lavoro dipendente (amministratori, co.co.co., etc.).
Le risorse destinate dall’azienda alle politiche di welfare aziendale sono senza un nesso diretto con il raggiungimento di obiettivi di carattere economico-finanziario o al mantenimento di performance organizzative positive da parte del lavoratore.
I piani di welfare aziendale possono essere predisposti in qualsiasi momento dell’anno e le norme non prevedono vincoli in termini di decorrenza e/o durata; La durata del piano di welfare è in funzione delle scelte derivanti dalla negoziazione o dalla volontà aziendale, pertanto, essi possono avere una durata di mesi, anno o pluralità di anni;
Per essere esclusi dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente debbono essere: – offerti (utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro);
– erogati (le somme, i servizi e le prestazioni) alla generalità dei dipendenti o categorie di essi.
Sul punto si ricorda che il concetto di categoria non va inteso soltanto con riferimento alle categorie legali previste nel Codice civile (dirigenti, operai, ecc.), bensì riferita a determinate tipologie «omogenee» di dipendenti (ad esempio, tutti i dirigenti, quelli di un certo livello o una certa qualifica, tutti gli operai del turno di notte, tutti coloro che risultano coinvolti in un progetto ecc.).
In presenza di motivi oggettivi, inoltre, la norma non esclude la possibilità di prevedere piani di welfare con valori economici riconosciuti in misura diversificata per i lavoratori anche all’interno della stessa categoria di appartenenza.
La disciplina, infine, prevede che, in alcuni casi, oltre ai dipendenti, i servizi possono essere fruiti anche dai loro familiari di cui all’art. 12 del TUIR.
Margherita Santillo
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