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Screenshot e i messaggi testo e audio di WhatsA possono costituire valida prova in un processo?

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Le chat su WhatsApp costituiscono valida prova in un processo civile o pe- nale ed in quanto tali possono essere utilizzate e prodotte in giudizio al fine di dare prova dell’esistenza di un pro- prio diritto. Spesso sono utilizzate per dimostrare la sussistenza di un diritto di credito o lo svolgimento di un’attività
lavorativa od anche come prova di un reato.

La Corte di Cassazione penale, sez. V, con sentenza del 16/01/2018, n. 8736, ha sancito il principio della perfetta validità ed ammissibi- lità come prova in giudizio della copia cartacea di un cd. “screen- shot” acquisito da un telefono cellulare o altro supporto informatico affermando che dati informatici contenuti in un pc vengono ricon- dotti tra le c.d. prove documentali e affermando cbe per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare
garanzia.

Secondo tale orientamento, quindi ogni documento acquisito libe- ramente ha valore di prova anche se mancante di certificazione e sarà poi il giudice adito a valutarne l’attendibilità. Per evitare però contestazioni sulla loro genuinità o sulla loro pre- sunta falsificazione, è opportuno produrre in giudizio i messaggi whats app, gli screenshot e gli audio a seguito di trascrizione da parte di un perito specializzato che abbia la competenza e gli stru- menti adatti a metterli per iscritto e che sappia come usare i sup- porti informatici nei quali sono presenti.

Anche tali supporti devono essere acquisiti al processo. Secondo l’orientamento maggioritario di legittimità, le conversazioni su WhatsApp costituiscono prova documentale che può essere utilizzata nel corso del processo soltanto in quanto il supporto in cui verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’atten- dibilità di quanto da queste provato.

Con riferimento ai c.d. screenshot, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione sono utilizzabili come prova documentale in quanto considerati come un documento informatico valido riconducibile alla categoria di cui all’art. 234 c.p.p. anche se privo di attestazione ufficiale
che ne confermi l’autenticità utilizzabile dal giudice nel processo penale ai fini della decisione. (cfr altresì sen- tenza 22/02/2018 n° 8736, V Sezione della Cassazione penale con la quale è stato affermato infatti il principio secondo cui la riprodu- zione di uno “screenshot” rappresenta una
prova legale a tutti gli effetti, a prescindere dalla sua autenticazione).

Sono da ritenersi pienamente utilizzabili, in quanto legittima ne è l’acquisizione come documento, i messaggi sms fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili in quanto non è imposto alcun adempimento specifico per il com- pimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fo- tografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo sul quale sia visibile un testo o un’immagine (Sezione 5 Penale 24 giugno 2022 n. 24600).

Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello
el. +39 347 9368029 – +39 339 2001966 – Vedi Rubrica sul Portale www.ilfaroinrete.it

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