Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
VIGILI DEL FUOCO
DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024 , n. 155 . Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizio i in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per lo sport e i giovani, dell’interno, per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’istruzione e del merito;
Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco
- Nell’anno 2024, al fine di garantire le esigenze di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di
cui all’articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro e
sono ripartite come indicato nella tabella di cui all’allegato 1. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 10
ALL.:
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/10/20241019_n.155_DL_FISCALE.pdf