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Superbonus 110% in condominio: riduzione dei balconi e decoro

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studiocataldiit –

Il cappotto termico rientra tra le opere che possono beneficiare del Superbonus 110% previsto dal decreto n. 34/2021. Tra i soggetti che possono beneficiare di questa agevolazione ci sono anche i condomini.

Il tema che oggi vogliamo trattare riguarda in particolare il cappotto termico negli edifici condominiali quando a tale innovazione sono contrari uno o più condomini a causa della riduzione della superficie calpestabile del balcone di proprietà esclusiva e quando tale intervento va ad alterare il decoro architettonico dell’edificio.

Il primo tema da affrontare la riguarda è quello delle maggioranze assembleari richieste per eseguire il cappotto termico secondo quanto disposto dalla legge e secondo le pronunce giurisprudenziali intervenute in materie. Il secondo invece le modalità con le quali è possibile affrontare il problema del decoro architettonico del condominio.

, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.”

La norma dal punto di vista letterale è chiara. La giurisprudenza tuttavia non è pienamente concorde sulle maggioranze necessarie per deliberare il cappotto termico quando ci sono dei condomini dissenzienti che lamentino, proprio a causa del cappotto, la riduzione della superficie del balcone di proprietà privata.

Fonte: Superbonus 110% in condominio: riduzione dei balconi e decorohttps://www.studiocataldi.it/articoli/43449-superbonus-110-in-condominio-riduzione-dei-balconi-e-decoro.asp#ixzz7GHDwACbi
(www.StudioCataldi.it)

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