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Cassazione: si può licenziare per profitto

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studiocataldi.it – https://urly.it/32d92

di Lucia Izzo – All’azienda è consentito il licenziamentodel dipendente per giustificato motivo oggettivo alla luce della necessità di incrementare la produttività, e quindi il profitto, o per far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie.
Tuttavia, affinché la soppressione della posizione lavorativa sia legittima, il giudice sarà tenuto a verificare la sussistenza di una ragione obiettiva e non pretestuosa da parte del datore di lavoro circa il licenziamento (ad es. la prova della situazione sfavorevole o delle spese straordinarie), nonché il nesso causale tra la ragione accertata e il licenziamento stesso.
Tale principio di diritto è stato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 19302/2019 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso del datore di lavoro che aveva scontato una doppia sconfitta in sede di merito a causa del licenziamento intimato a un dipendente per giustificato motivo oggettivo.

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